Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque sia il modo o la forma in cui sono espresse. La tutela nasce contestualmente alla creazione dell’opera, senza necessità di registrazione, e attribuisce all’autore diritti di natura patrimoniale e morale, disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
I diritti patrimoniali riguardano l’utilizzazione economica dell’opera e consentono all’autore di autorizzarne, tra l’altro, la riproduzione, la distribuzione, l’esecuzione, la rappresentazione e la comunicazione al pubblico, percependo i relativi compensi.
A questi si affiancano i diritti morali, che proteggono il legame personale dell’autore con la propria opera: comprendono il diritto di rivendicarne la paternità e di opporsi a modifiche o altri atti che possano pregiudicarne l’onore o la reputazione, nonché, nei casi previsti dalla legge, di ritirarla dal commercio. Inoltre, restano all’autore anche quando i diritti patrimoniali vengono ceduti.
La tutela si estende anche ai diritti connessi, che spettano a soggetti diversi dall’autore ma coinvolti nella produzione o nella diffusione delle opere, come artisti interpreti ed esecutori, produttori fonografici e audiovisivi ed emittenti radiofoniche e televisive.
La SIAE
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un organismo di gestione collettiva del diritto d’autore. Per le opere e i repertori che le sono affidati, rilascia licenze e autorizzazioni, riscuote i compensi dovuti per il loro utilizzo e li ripartisce agli aventi diritto.